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STATUTO |
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Art. 1
E' costituita la -Fondazione Antonio Colluto con sede in Portogruaro, Via Seminario, 5, presso la sede
del Gr.A.V.O. e la sua durata è illimitata. È una Fondazione apartitica, aconfessionale
e senza scopo di lucro, gestita da volontari.
Art. 2
La Fondazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come previsto
dall'Art. 10 del D.L. 04.12.1997,n. 460 paragrafo 1, lettera a, sub 7-9-11, incoraggiando
e premiando le attività di "ricerca archeologica e storica nell'agro di Julia Concordia",
per onorare la memoria del generale Antonio Colluto, Fondatore e Presidente del
Gruppo Archeologico del Veneto Orientale.
Art. 3
È compito della Fondazione promuovere e pubblicizzare la ricerca, nonché gestire
i proventi dei 'Fondo Colluto", assicurando la propria sopravvivenza e provvedendo
a rendere disponibile la somma da attribuire in premio ad un'opera sugli argomenti,
di cui all'Art. 2, scelta secondo le modalità previste dal "Bando di Concorso" e
relativo regolamento deliberato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato
Scientifico (Art. 14, comma 1) ed anche di dare opportuna divulgazione alle opere
stesse a giudizio del Consiglio Direttivo.
Art. 4
La Fondazione provvede al proprio finanziamento con:
- quote dei soci;
- pubbliche sottoscrizioni;
- contributi di privati, enti, istituzioni, associazioni;
- lasciti ed oblazioni;
- varie di carattere culturale.
Art. 5
Sono organi della Fondazione: l'Assemblea dei Soci
- il Presidente della Fondazione
- il Comitato Direttivo
- il Comitato Scientifico
- il Collegio dei Sindaci
- il Collegio dei Probiviri
Art. 6
Sono Soci e compongono l'Assemblea i fondatori (come da elenco riportato nell'Atto
Costitutivo) e tutte le persone, Enti, Associazioni, Istituzioni, che vengono ammessi
secondo le modalità dell'Art. 20. à socio di diritto un rappresentante della famiglia
Colluto. Associazioni, Enti, Istituzioni partecipano attraverso il loro rappresentante
legale o suo delegato. Non sono ammessi ì Soci temporanei.
Art. 7
Si perde la qualifica di socio:
- se si recede;
- se non si versa regolarmente la
quota annuale entro la data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio;
- se,
a giudizio dei Consiglio Direttivo, e sentito il parere consultivo dei Probiviri,
il Socio ha un comportamento non conforme ai fini della Fondazione o tale da determinare
situazioni di pregiudizio o danno anche morale della Fondazione direttamente o indirettamente.
Art. 8
L’assemblea dei soci è convocata in seduta ordinaria una volta all’anno, entro il
mese di Aprile e ogni volta che se ne ravvisi la necessità. In seduta straordinaria
per variazioni allo Statuto o in caso di scioglimento. L’Assemblea ordinaria e straordinaria
può essere convocata da: il Presidente, la maggioranza del Consiglio Direttivo,
un terzo dei soci. L’Assemblea delibera legittimamente in prima convocazione con
la presenza della metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, non prima dei
giorno successivo, con qualsiasi numero e le decisioni sono prese o respinte con
il voto della maggioranza dei presenti. Nelle Assemblee straordinarie è richiesta
la maggioranza qualificata dei due terzi.
Art. 9
Sono compiti dell'Assemblea:
- eleggere il Presidente della Fondazione;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Comitato Scientifico;
- eleggere il Consiglio
dei Sindaci;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- predisporre il regolamento
del 'Premio", di cui all'art.3 ed approvarne il Bando, di cui all'art.13;
- approvare
il bilancio o rendiconto consuntivo ed il preventivo preparati dal Consiglio Direttivo,
sentita la relazione dei Sindaci.
Art. 10
Il Presidente della Fondazione è eletto dall'Assemblea tra i propri Soci dall'Assemblea
stessa, dura in carica tre anni e può essere rieletto. A lui spetta la rappresentanza
legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente della Fondazione e da due o più
componenti eletti dall'Assemblea dei soci fra i propri membri. Di questi uno sarà
Vice Presidente e uno Segretario, i rimanenti sono Consiglieri. Dura in carica tre
anni e i suoi componenti possono essere rieletti. il numero dei membri del Consiglio
Direttivo viene fissato di volta in volta dall'Assemblea.
Art. 12
Compiti del Consiglio Direttivo:
- gestire la Fondazione e il Fondo Colluto;
- incrementare il Fondo stesso;
- tenere la contabilità compresa la stesura del Bilancio o rendiconto;
- proporre all'Assemblea motivandoli, i nominativi entro cui la stessa eleggerà
il Comitato Scientifico;
- adottare i dovuti provvedimenti, sentiti i Probiviri, a carico dei Soci che con
il loro comportamento possono creare o creano pregiudizio o danno alla Fondazione
(Art.7, comma 4); così pure a carico di coloro che non versano regolarmente la quota
associativa o che mancano alle riunioni (Art. 7, comma 2 e 3);
- accogliere nuovi
Soci (Art. 20);
- dotare la Fondazione di un Regolamento interno.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. di norma ogni tre mesi ed, eccezionalmente,
ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno uno dei Consiglieri.
Alle riunioni dei Consiglio hanno diritto di presenziare i Sindaci senza diritto
di voto.Possono partecipare altre persone su invito del Presidente.
Art. 14
Il Comitato Scientifico e eletto dall'Assemblea dei Soci su indicazione motivata
del Consiglio Direttivo; dura in carica due anni e i suoi componenti possono essere
rieletti (Art. 12, comma 4). à composto di un numero variabile di 3/5 persone.
Art. 15
Il Comitato Scientifico ha il compito di:
- proporre all'Assemblea il "bando" per l'assegnazione dei Premio Colluto; * selezionare
e valutare le opere e le ricerche, al fine di attribuire il premio, secondo le modalità
previste dal Regolamento.
- il Comitato Scientifico può valersi della collaborazione di tecnici c/o esperti
ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e per il tempo necessario..
Art. 16
Il Consiglio Direttivo, nel proporre i nominativi delle persone che comporranno
fl Comitato Scientifico, deve tener conto della necessità di coinvolgere con adeguata
presenza la Sovrintendenza Archeologica e le Istituzioni Universitarie.
Art. 17
Il Collegio dei Sindaci consta di tre componenti effettivi e due supplenti; è eletto
dall'Assemblea in seduta ordinaria: I componenti non devono essere necessariamente
Soci; durano ìn carica quattro anni e possono essere rieletti.
Art. 18
Il Collegio dei Sindaci predispone la relazione sulla gestione economico patrimoniale
della Fondazione e sul consuntivo da presentare all'Assemblea assieme al bilancio
preventivo; esercita controlli e le funzioni previste dal Codice Civile.
Art. 19
Il Collegio dei Probiviri e composto da tre persone elette dall'Assemblea ordinaria
fra persone di provata saggezza e preferibilmente esterne alla Fondazione. Dura
in carica quattro anni e i componenti possono essere rieletti. Ha il compito di
dirimere le controversie che si pongono in essere fra Soci e fra questi e la Fondazione
c/o suoi dirigenti; inoltre esprime parere circa il comportamento dei Soci come
previsto dall'Art. 7, comma 4.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo decide l'ammissione a socio di persone fisiche, Enti, Associazioni,
Istituzioni, Fondazioni, disposti ad incrementare il "Fondo Colluto", a versare
la quota associativa annuale, a collaborare alle iniziative statutarie e ad ottemperare
alle norme del presente Statuto,
Art. 21
Tutti i Soci maggiorenni godono dei diritto di voto in Assemblea e possono accedere
alle cariche associative. E' fatta salva la facoltà di avvalersi della possibilità
prevista dal citato D.L. n. 460197, Art. 10, comma 7.
Art. 22
Il capitale sociale della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili in
suo possesso. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
Art. 23
I Soci sono volontari e prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi non può essere
erogato alcun compenso ne direttamente ne indirettamente per le attività istituzionali
svolte, salvo Il rimborso delle spese sostenute e documentate nella misura consentita
dalla normativa vigente. à fatto salvo quanto previsto dal citato D.L. n. 460/97,
Art. 10, comma 6, sub a, ultimo capoverso.
Art. 24
I Soci impegnati nello svolgimento delle attività istituzionali devono essere regolarmente
assicurati.
Art. 25
Lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto
favorevole di almeno due terzi dei Soci; oppure dall'autorità giudiziaria.
Art. 26
In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio, saldato l'eventuale
stato debitorio, deve essere completamente devoluto ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o a fini dì pubblica utilità, sentito l'organo di controllo
di cui all'Art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996, n. 662, oppure a diversa destinazione
imposta dalla Legge.
Art. 27
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni
del (codice Civile e delle leggi specifiche che regolano il volontariato , ed in
particolare, qualora non citato espressamente, quanto stabilito nel D.L. 4 dicembre
1997, n. 460, Art 10, comma 1, sub b, c, d, e, f, g, h, i.
- Il presente Statuto è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci riunita
in seduta straordinaria, il giorno 16 giugno 1998, a le ore 17.30, presso la Sede
Sociale in Via Seminario n. 5 a Portogruaro.
- Comunicazione Direzione Regionale delle Entrate di Venezia, Ufficio O.N.L.U,S. -
Prot. n 35 del 3 8.1998
Riferimenti normativi:
a) Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative li utilità sociale":
Art. 10, paragrafo 1, lettera a, sub 7), 9), 11): "Sono organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società
cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza la personalità giuridica,
i cui statuti o atti costituivi, redatti nella norma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di
cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di
cui al decreto dei Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- promozione della cui tura e dell'arte;
- ricerca scientifica il particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni
ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la
svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art 10, comma 6, sub a, ultimo capoverso: " Si considerano in ogni caso distribuzione
indiretta di utili o di avanzi di gestione .... Sono fatti salvi, nel caso delle
attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) dei comma
1, i vantaggi accordati a soci, associato o partecipanti ed ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico
e valore economico modico".
Art. 10, comma 7: 2 Le disposizioni di cui alla lettera h) dei comma I non si applicano
alle fondazioni..."
- Legge 23 dicembre 1996, n.662, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"
Art. 3, comma 190:" Con decreto dei Presidente del consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà
sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, è istituito un organismo di controllo".
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Statuto in versione integrale. |
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