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V.N.
STATUTO

Art. 1
E' costituita la -Fondazione Antonio Colluto con sede in Portogruaro, Via Seminario, 5, presso la sede del Gr.A.V.O. e la sua durata è illimitata. È una Fondazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, gestita da volontari.

Art. 2
La Fondazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come previsto dall'Art. 10 del D.L. 04.12.1997,n. 460 paragrafo 1, lettera a, sub 7-9-11, incoraggiando e premiando le attività di "ricerca archeologica e storica nell'agro di Julia Concordia", per onorare la memoria del generale Antonio Colluto, Fondatore e Presidente del Gruppo Archeologico del Veneto Orientale.

Art. 3
È compito della Fondazione promuovere e pubblicizzare la ricerca, nonché gestire i proventi dei 'Fondo Colluto", assicurando la propria sopravvivenza e provvedendo a rendere disponibile la somma da attribuire in premio ad un'opera sugli argomenti, di cui all'Art. 2, scelta secondo le modalità previste dal "Bando di Concorso" e relativo regolamento deliberato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato Scientifico (Art. 14, comma 1) ed anche di dare opportuna divulgazione alle opere stesse a giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 4
La Fondazione provvede al proprio finanziamento con:

  • quote dei soci;
  • pubbliche sottoscrizioni;
  • contributi di privati, enti, istituzioni, associazioni;
  • lasciti ed oblazioni;
  • varie di carattere culturale.


Art. 5
Sono organi della Fondazione: l'Assemblea dei Soci

  • il Presidente della Fondazione
  • il Comitato Direttivo
  • il Comitato Scientifico
  • il Collegio dei Sindaci
  • il Collegio dei Probiviri


Art. 6
Sono Soci e compongono l'Assemblea i fondatori (come da elenco riportato nell'Atto Costitutivo) e tutte le persone, Enti, Associazioni, Istituzioni, che vengono ammessi secondo le modalità dell'Art. 20. à socio di diritto un rappresentante della famiglia Colluto. Associazioni, Enti, Istituzioni partecipano attraverso il loro rappresentante legale o suo delegato. Non sono ammessi ì Soci temporanei.

Art. 7
Si perde la qualifica di socio:
  • se si recede;
  • se non si versa regolarmente la quota annuale entro la data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio;
  • se, a giudizio dei Consiglio Direttivo, e sentito il parere consultivo dei Probiviri, il Socio ha un comportamento non conforme ai fini della Fondazione o tale da determinare situazioni di pregiudizio o danno anche morale della Fondazione direttamente o indirettamente.

Art. 8
L’assemblea dei soci è convocata in seduta ordinaria una volta all’anno, entro il mese di Aprile e ogni volta che se ne ravvisi la necessità. In seduta straordinaria per variazioni allo Statuto o in caso di scioglimento. L’Assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata da: il Presidente, la maggioranza del Consiglio Direttivo, un terzo dei soci. L’Assemblea delibera legittimamente in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, non prima dei giorno successivo, con qualsiasi numero e le decisioni sono prese o respinte con il voto della maggioranza dei presenti. Nelle Assemblee straordinarie è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi.

Art. 9
Sono compiti dell'Assemblea:
  • eleggere il Presidente della Fondazione;
  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • eleggere il Comitato Scientifico;
  • eleggere il Consiglio dei Sindaci;
  • eleggere il Collegio dei Probiviri;
  • predisporre il regolamento del 'Premio", di cui all'art.3 ed approvarne il Bando, di cui all'art.13;
  • approvare il bilancio o rendiconto consuntivo ed il preventivo preparati dal Consiglio Direttivo, sentita la relazione dei Sindaci.
Art. 10
Il Presidente della Fondazione è eletto dall'Assemblea tra i propri Soci dall'Assemblea stessa, dura in carica tre anni e può essere rieletto. A lui spetta la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Art. 11
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente della Fondazione e da due o più componenti eletti dall'Assemblea dei soci fra i propri membri. Di questi uno sarà Vice Presidente e uno Segretario, i rimanenti sono Consiglieri. Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. il numero dei membri del Consiglio Direttivo viene fissato di volta in volta dall'Assemblea.

Art. 12
Compiti del Consiglio Direttivo:
  • gestire la Fondazione e il Fondo Colluto;
  • incrementare il Fondo stesso;
  • tenere la contabilità compresa la stesura del Bilancio o rendiconto;
  • proporre all'Assemblea motivandoli, i nominativi entro cui la stessa eleggerà il Comitato Scientifico;
  • adottare i dovuti provvedimenti, sentiti i Probiviri, a carico dei Soci che con il loro comportamento possono creare o creano pregiudizio o danno alla Fondazione (Art.7, comma 4); così pure a carico di coloro che non versano regolarmente la quota associativa o che mancano alle riunioni (Art. 7, comma 2 e 3);
  • accogliere nuovi Soci (Art. 20);
  • dotare la Fondazione di un Regolamento interno.

Art. 13
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. di norma ogni tre mesi ed, eccezionalmente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno uno dei Consiglieri. Alle riunioni dei Consiglio hanno diritto di presenziare i Sindaci senza diritto di voto.Possono partecipare altre persone su invito del Presidente.

Art. 14
Il Comitato Scientifico e eletto dall'Assemblea dei Soci su indicazione motivata del Consiglio Direttivo; dura in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti (Art. 12, comma 4). à composto di un numero variabile di 3/5 persone.

Art. 15
Il Comitato Scientifico ha il compito di:

  • proporre all'Assemblea il "bando" per l'assegnazione dei Premio Colluto; * selezionare e valutare le opere e le ricerche, al fine di attribuire il premio, secondo le modalità previste dal Regolamento.
  • il Comitato Scientifico può valersi della collaborazione di tecnici c/o esperti ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e per il tempo necessario..

Art. 16
Il Consiglio Direttivo, nel proporre i nominativi delle persone che comporranno fl Comitato Scientifico, deve tener conto della necessità di coinvolgere con adeguata presenza la Sovrintendenza Archeologica e le Istituzioni Universitarie.

Art. 17
Il Collegio dei Sindaci consta di tre componenti effettivi e due supplenti; è eletto dall'Assemblea in seduta ordinaria: I componenti non devono essere necessariamente Soci; durano ìn carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 18
Il Collegio dei Sindaci predispone la relazione sulla gestione economico patrimoniale della Fondazione e sul consuntivo da presentare all'Assemblea assieme al bilancio preventivo; esercita controlli e le funzioni previste dal Codice Civile.

Art. 19
Il Collegio dei Probiviri e composto da tre persone elette dall'Assemblea ordinaria fra persone di provata saggezza e preferibilmente esterne alla Fondazione. Dura in carica quattro anni e i componenti possono essere rieletti. Ha il compito di dirimere le controversie che si pongono in essere fra Soci e fra questi e la Fondazione c/o suoi dirigenti; inoltre esprime parere circa il comportamento dei Soci come previsto dall'Art. 7, comma 4.

Art. 20
Il Consiglio Direttivo decide l'ammissione a socio di persone fisiche, Enti, Associazioni, Istituzioni, Fondazioni, disposti ad incrementare il "Fondo Colluto", a versare la quota associativa annuale, a collaborare alle iniziative statutarie e ad ottemperare alle norme del presente Statuto,

Art. 21
Tutti i Soci maggiorenni godono dei diritto di voto in Assemblea e possono accedere alle cariche associative. E' fatta salva la facoltà di avvalersi della possibilità prevista dal citato D.L. n. 460197, Art. 10, comma 7.

Art. 22
Il capitale sociale della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili in suo possesso. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 23
I Soci sono volontari e prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi non può essere erogato alcun compenso ne direttamente ne indirettamente per le attività istituzionali svolte, salvo Il rimborso delle spese sostenute e documentate nella misura consentita dalla normativa vigente. à fatto salvo quanto previsto dal citato D.L. n. 460/97, Art. 10, comma 6, sub a, ultimo capoverso.

Art. 24
I Soci impegnati nello svolgimento delle attività istituzionali devono essere regolarmente assicurati.

Art. 25
Lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci; oppure dall'autorità giudiziaria.

Art. 26
In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio, saldato l'eventuale stato debitorio, deve essere completamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini dì pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996, n. 662, oppure a diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 27
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del (codice Civile e delle leggi specifiche che regolano il volontariato , ed in particolare, qualora non citato espressamente, quanto stabilito nel D.L. 4 dicembre 1997, n. 460, Art 10, comma 1, sub b, c, d, e, f, g, h, i.

  • Il presente Statuto è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria, il giorno 16 giugno 1998, a le ore 17.30, presso la Sede Sociale in Via Seminario n. 5 a Portogruaro. 
  • Comunicazione Direzione Regionale delle Entrate di Venezia, Ufficio O.N.L.U,S. - Prot. n 35 del 3 8.1998
Riferimenti normativi:

a) Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative li utilità sociale":

Art. 10, paragrafo 1, lettera a, sub 7), 9), 11): "Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza la personalità giuridica, i cui statuti o atti costituivi, redatti nella norma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
  • tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  • promozione della cui tura e dell'arte; 
  • ricerca scientifica il particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art 10, comma 6, sub a, ultimo capoverso: " Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione .... Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) dei comma 1, i vantaggi accordati a soci, associato o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico".

Art. 10, comma 7: 2 Le disposizioni di cui alla lettera h) dei comma I non si applicano alle fondazioni..."
  • Legge 23 dicembre 1996, n.662, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"
Art. 3, comma 190:" Con decreto dei Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, è istituito un organismo di controllo".
Statuto in versione integrale.
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